L’art. 2043 cc il Mosè del danno ingiusto nell’era digitale

Nel 2025 siamo nell’epoca dei bot che parlano meglio dei filosofi, delle sentenze suggerite da software predittivi, dei sistemi bancari che ti classificano in buono o cattivo con l’obiettività ferrea di un poligrafo. Tutto cambia, la banca, il fisco, il linguaggio, perfino il tempo; eppure, nel mezzo di questo tripudio di algoritmi e freddezza artificiale, l’art. 2043 cc non ha bisogno di aggiornamenti. È già un’IA ante litteram, interpreta il reale, lo pesa, lo giudica. E lo fa con quella semplicità disarmante che ha solo il vero diritto; resiste, combatte come un vecchio partigiano, con la giacca lisa e lo sguardo dritto.

Oggi, il debitore non è più solo colui che ha contratto un’obbligazione e non l’ha adempiuta. È sempre più spesso il prodotto di una categorizzazione, una scheda digitale, un punteggio, un profilo tracciato da un algoritmo di risk management che decide, senza trasparenza, se egli sia meritevole di fiducia. Una fiducia non più umana, ma numerica. Immaginate un piccolo imprenditore. Segnalato per errore come cattivo pagatore da un software di gestione crediti. O una madre separata che riceve lettere automatiche di sollecito con toni minacciosi, generate da un’intelligenza artificiale istruita a fare pressione. O ancora, un giovane che, dopo aver saldato ogni debito, resta nella blacklist solo perché il sistema non ha ancora aggiornato i dati. Tutti questi, sono danni ingiusti. Se questa classificazione è sbagliata, se ti hanno impedito l’accesso al credito, se ti hanno umiliato davanti a un direttore di filiale solo perché un algoritmo ha detto no, allora hai diritto al risarcimento.

Non parlo del truffatore seriale, parlo di un padre che ha perso il lavoro e deve spiegare alla figlia perché non possono più andare al cinema. Di una partita IVA stritolata dal fisco, che non chiede più prestiti ma comprensione. L’art. 2043, nella sua tenace concretezza, diventa così la piattaforma giuridica su cui rimettere ordine, richiedere verità, pretendere giustizia. È il machete che apre la selva oscura dei processi automatizzati. Il diritto, nella sua forma più nobile: responsabilizzante, concreto, umano; consente di portare a giudizio anche questi nuovi danni, fa entrare nel tribunale, insieme all’avvocato e al giudice, anche l’algoritmo e chi lo ha programmato.

Non è solo la clausola generale del danno ingiusto, è il cuore pulsante dell’intero sistema della responsabilità extracontrattuale. In esso si condensa il principio personalistico dell’ordinamento, l’idea cioè che nessuno, neppure il più formalmente forte dei creditori, possa nuocere ad altri impunemente,  la sua ampiezza lessicale è funzionale ad una finalità di sistema, quella di garantire tutela risarcitoria a fronte di qualsiasi fatto, attivo o omissivo, che integri gli estremi di un illecito civile. Pensiamo al comportamento scorretto del creditore nella fase esecutiva del rapporto. Colui che, forte di un titolo esecutivo, pignora beni eccedenti rispetto al credito, che umilia pubblicamente il debitore, che agisce con malizia o violenza; risponde. Il suo diritto di credito non è un lasciapassare per qualunque azione. Il limite, invalicabile, è sempre la lesione ingiusta di un interesse protetto.

La giurisprudenza ha progressivamente ampliato l’area della responsabilità ex art. 2043 c.c., includendovi fattispecie di danno ambientale, da discriminazione, da mobbing, da lesione della privacy. In tal modo, la norma ha assunto il ruolo di strumento elastico di protezione civile, capace di estendere le garanzie anche in contesti nuovi, non regolati da contratti o da norme speciali. La sua funzione è tanto più rilevante quanto più il soggetto leso è in una posizione di debolezza strutturale. Ecco perché rappresenta, oggi come nel 1942, un equilibratore sostanziale delle diseguaglianze civili, economiche, relazionali. Uno strumento che consente al diritto privato di svolgere un ruolo di giustizia. Va osservato che questo formidabile articolo, nel suo apparente minimalismo, non definisce l’ingiustizia del danno, rimettendo tale valutazione all’interprete. Ma è proprio in questa apertura concettuale che si annida la sua forza protettiva: consente infatti al giudice di valutare caso per caso se la lesione subita meriti tutela risarcitoria.

Concorso tra responsabilità contrattuale e extracontrattuale

Nel delicato intreccio tra obbligazione contrattuale e illecito civile, una delle questioni più insidiose dal punto di vista sistematico, è rappresentata dalla possibilità , e dai limiti, del concorso tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale.

A fondamento della responsabilità contrattuale, di un rapporto obbligatorio, sta l’art. 1218 del codice civile, l’obbligazione, in questo contesto, è il prodotto di un accordo negoziale, e la responsabilità è la sanzione per il mancato rispetto di quanto convenuto. L’ordinamento giuridico, nel suo assetto complesso e stratificato, riconosce che non ogni comportamento lesivo che si inserisca nell’ambito di un rapporto contrattuale debba essere ridotto esclusivamente a inadempimento. Vi sono situazioni in cui la condotta del debitore, pur avendo luogo all’interno di un binario negoziale, assume caratteristiche tali da oltrepassare i limiti dell’inadempimento in senso stretto, assumendo la fisionomia propria dell’illecito civile ex art. 2043 c.c.

Due sono, in linea generale, le ipotesi che giustificano, e talora impongono, il concorso tra le due forme di responsabilità. La prima si verifica quando il comportamento lesivo non si esaurisce in un mero inadempimento, ma si configura anche come fatto illecito in senso proprio, cioè come violazione di un dovere generale di non ledere posizioni giuridiche altrui. È il caso, ad esempio, dell’operatore sanitario che, nell’ambito di un rapporto contrattuale con il paziente, pone in essere una condotta talmente gravemente negligente o imprudente da integrare un’autonoma ipotesi di responsabilità extracontrattuale. In tali circostanze, l’identità del fatto storico non esclude la possibilità di una qualificazione giuridica plurima, dando così luogo al cosiddetto cumulo delle tutele.

La seconda ipotesi, forse ancor più significativa sotto il profilo assiologico, si presenta quando il danno che si pretende risarcibile non trova protezione adeguata nel solo vincolo contrattuale, ma coinvolge beni giuridici fondamentali, in particolare diritti inviolabili della persona, salute, integrità fisica, dignità. Si pensi al caso del lavoratore che, a causa dell’ambiente di lavoro nocivo predisposto dal datore, subisca una lesione alla salute: sebbene il rapporto contrattuale di lavoro faccia da sfondo, il pregiudizio patito ha natura extracontrattuale in quanto incide su un diritto della personalità, autonomamente tutelato dall’art. 2043 c.c. In sostanza, il rapporto tra responsabilità contrattuale e aquiliana non può essere letto in termini di rigida alternatività. Esiste un’area di intersezione, nella quale il fatto lesivo, pur nascendo in ambito contrattuale, si proietta oltre i limiti del vincolo negoziale, assumendo anche rilievo extracontrattuale. È in tale zona grigia che il giurista è chiamato a esercitare la massima attenzione esegetica, al fine di garantire una tutela effettiva e non meramente nominale dei diritti lesi.

Ancor più nel contesto del rapporto di lavoro subordinato, si colloca una delle applicazioni più significative del concorso tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale. E ciò accade per una precisa esigenza di tutela sostanziale dei diritti della persona che, in quanto lavoratore, non cessa di essere come sancisce l’art. 2 della Costituzione, titolare di diritti inviolabili.

In prima battuta, si deve ricordare che il datore di lavoro è titolare di una responsabilità contrattuale ben delineata dall’art. 2087 del codice civile. Tale disposizione, di natura lato sensu programmatica, impone al datore di adottare tutte le misure, anche quelle non espressamente codificate, necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore nell’ambiente di lavoro. Si tratta, dunque, di una norma che funge da cerniera tra obbligazione contrattuale e doveri di protezione della persona, collocandosi al crocevia tra diritto del lavoro e diritti fondamentali. Tuttavia, vi sono ipotesi, sempre più frequenti nella prassi giudiziaria, in cui la condotta datoriale si spinge oltre la soglia dell’inadempimento contrattuale. In questi casi, non siamo di fronte a una mera violazione del contratto di lavoro, bensì a una lesione diretta e immediata di diritti fondamentali della persona, il lavoratore ha allora il diritto di cumulare o affiancare la tutela contrattuale con quella aquiliana, se la condotta datoriale è deliberatamente persecutoria, è discriminatoria, è diffamatoria o lesiva dell’identità personale e professionale. In ciascuna di queste ipotesi, il comportamento del datore o dell’ambiente lavorativo non solo si pone in contrasto con gli obblighi contrattuali, ma incide direttamente su beni giuridici primari: dignità, salute psichica e fisica, identità personale, reputazione.

Il mobbing, ad esempio, si configura come un insieme sistematico e reiterato di atti ostili, tali da produrre un deterioramento intenzionale delle condizioni di lavoro, con riflessi spesso devastanti sulla salute e sulla stabilità emotiva del dipendente. La giurisprudenza, in simili casi, ha riconosciuto la natura extracontrattuale del danno, proprio perché la lesione va a colpire il diritto alla salute, protetto dall’art. 32 Cost., e dunque meritevole di tutela anche fuori dal perimetro contrattuale. In alcune sentenze è concorde nel riconoscere che la lesione alla salute psicofisica, pur non impedendo necessariamente la ripresa di un’attività lavorativa, può lasciare esiti invalidanti permanenti, che devono essere risarciti come ad esempio: i disturbi del sonno cronici, ansia sociale persistente, deficit di concentrazione, peggioramento di patologie preesistenti; i danni patrimoniali futuri, che si manifestano in un momento successivo all’evento lesivo, come la perdita di opportunità evolutive nella carriera o l’urgenza, spesso non scelta ma subita, di ridefinire la propria identità lavorativa attraverso percorsi di ricollocazione, autoimprenditorialità o la necessità di reinventarsi professionalmente.

Simile è il discorso per la discriminazione, sia essa fondata su genere, etnia, orientamento sessuale, convinzioni religiose o politiche. Qui la lesione attiene alla pari dignità sociale e al diritto all’eguaglianza sostanziale, principi fondanti dell’ordinamento costituzionale. La violazione di tali diritti integra un illecito civile autonomo, che può giustificare una richiesta risarcitoria cumulabile o alternativa rispetto a quella contrattuale.

Le molestie e le aggressioni verbali o fisiche, specie quando implicano dinamiche di potere o abuso gerarchico, non possono certo essere neutralizzate entro le categorie classiche dell’inadempimento: ci si trova di fronte a veri e propri illeciti, che implicano una valutazione giuridica autonoma e una responsabilità che travalica il contratto.

Infine, la lesione della reputazione professionale, ad esempio mediante valutazioni diffamatorie o comunicazioni denigratorie rivolte a terzi, incide sulla sfera sociale dell’individuo, con effetti lesivi che si estendono ben oltre il rapporto obbligatorio, richiedendo una tutela specifica sul piano aquiliano. Di fronte a queste dinamiche, la giurisprudenza ha progressivamente riconosciuto la possibilità  e talora la necessità, del cumulo tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Il lavoratore non è un semplice contraente; è, prima di tutto, una persona, che entra nel rapporto di lavoro portando con sé la sua dignità, la sua integrità, la sua identità. Quando il datore di lavoro, con la sua condotta, offende questi beni primari, non può invocare il limite del contratto per sottrarsi alla responsabilità che l’ordinamento civile gli impone in quanto membro della comunità giuridica. In questo senso il 2043 cc consente di calibrare la risposta del diritto alla natura del fatto lesivo e alla qualità dell’interesse protetto, con l’obiettivo  sostanziale, di offrire al danneggiato una tutela piena, concreta, effettiva.

Prendendo in esame la ratio e la struttura dei due modelli di responsabilità disciplinati dal codice civile,  quella contrattuale e quella extracontrattuale, risulta evidente che essi rispondono a logiche differenti e trovano giustificazione in presupposti distinti .

Nel paradigma contrattuale, il legislatore ha inteso predisporre un meccanismo di riequilibrio interno al vincolo negoziale, volto a ristabilire, pur in forma surrogatoria e per equivalente, l’assetto di interessi che le parti avevano liberamente determinato attraverso l’esercizio dell’autonomia privata. La responsabilità qui opera come tecnica di reintegrazione dell’equilibrio pattizio, e trova il suo fondamento nella violazione di un dovere specificamente assunto. La responsabilità contrattuale rappresenta infatti lo strumento tecnico per assicurare la sostituzione dell’adempimento mancato con una prestazione risarcitoria che conservi, per quanto possibile, l’assetto degli interessi convenzionalmente determinato dalle parti.

Al contrario, nella responsabilità aquiliana, la logica sottesa muove dalla constatazione che esiste, nell’ordinamento, un dovere generale di rispetto dell’altrui sfera giuridica, e che tale dovere prescinde da qualsiasi preesistente rapporto negoziale. In questo contesto, il diritto interviene come forma di reazione contro condotte illecite, dolose o colpose, che abbiano leso, in modo ingiustificato, interessi giuridicamente protetti, spesso riconducibili alla persona in quanto tale, e non alla sua qualità di parte contrattuale.

In sostanza, mentre la responsabilità contrattuale è reazione alla violazione di un’obbligazione determinata, quella extracontrattuale si innesta sul versante delle obbligazioni ex lege e si radica in una più profonda esigenza di tutela della persona contro qualsiasi arbitraria invasione del suo spazio giuridico e si configura come una risposta della legge a un’aggressione ingiustificata a diritti o interessi protetti.

Chi è responsabile del danno prodotto da un sistema automatizzato?

Il programmatore? Il gestore del sistema? Il titolare del trattamento dei dati? L’ente che ha delegato la funzione decisionale a un algoritmo? Il diritto, quando è autentico, sa parlare anche il linguaggio del futuro. L’art. 2043 c.c consente al giudice, e più in generale all’interprete, di risalire a monte del fatto dannoso, tracciando l’apporto causale di ciascuno, identificando il soggetto cui l’evento è imputabile per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di una regola. Chi ha avuto il potere, materiale, informativo, tecnico, di influire sul corso degli eventi, ha anche il dovere giuridico di farlo con cura, attenzione, diligenza. Laddove questo dovere venga violato, la responsabilità può e deve essere ricondotta a monte. In questo senso, il principio del neminem laedere, che anima l’articolo, conserva tutta la sua forza precettiva, la responsabilità non viene cancellata dalla complessità tecnica. Essa si adatta, si espande, si innerva nei nuovi contesti, a condizione che si mantenga saldo il criterio della rimproverabilità della condotta, sebbene riferito a comportamenti non sempre immediatamente tangibili.

Nessun algoritmo è autonomo in senso assoluto, nessuna macchina è immune da controllo. Se è vero che la decisione finale può apparire disancorata da un autore umano, è altrettanto vero che la catena causale che conduce a quell’esito ha origine, invariabilmente, in scelte compiute da persone fisiche o giuridiche. È proprio questa prospettiva che consente di attribuire, se del caso, responsabilità concorrenti: il programmatore per un errore nella logica dell’algoritmo; il gestore per un mancato aggiornamento del sistema; il titolare dei dati per non aver rispettato i principi di proporzionalità e minimizzazione. Tutti, in misura diversa, possono aver contribuito, per negligenza, alla produzione del danno.

Il legislatore europeo che non è mai stato timido di fronte all’ambizione regolatoria, ha dato il via  al Regolamento  2024/1689 sull’intelligenza artificiale entrato in vigore Il 1 agosto 2024. Questo atto normativo, tuttavia, si rivela, sotto il profilo della responsabilità civile, debole e inadeguato.  Si fonda infatti su una logica di classificazione del rischio e prevenzione ex ante, costruita attorno a categorie di IA ad alto rischio, IA a rischio limitato, e così via (risk-based approach). Ma, per quanto necessarie, tali etichette si muovono in una dimensione puramente astratta, dove la responsabilità giuridica viene trasfigurata in valutazione probabilistica, e il danno concreto è relegato a un evento residuo, quasi patologico, di un sistema altrimenti virtuoso. Si invoca la complessità tecnologica per diluire ogni profilo soggettivo e giustificare l’inerzia regolativa; dietro la retorica dell’innovazione regolamentata, si cela una lacuna strutturale che rischia di vanificare ogni ambizione di tutela effettiva e soprattutto non disciplina la responsabilità civile in senso stretto. Ed è proprio in questo binario normativo frammentato che emerge, nella sua pienezza, il valore della clausola generale del “danno ingiusto” conservando la flessibilità necessaria per adattarsi ai nuovi paradigmi tecnologici, senza attendere riforme legislative che tardano ad arrivare.

Conclusioni

L’art. 2043 cc nacque sotto un regime che si illudeva eterno, ma è sopravvissuto a tutto, anche agli algoritmi e all’IA. La vera sfida oggi è quella di riempire di contenuto attuale le norme esistenti e applicarle con il coraggio e il rigore con cui furono pensate. Questo articolo è ancora lo strumento più potente che abbiamo per affermare un principio fondamentale, nessun potere può essere esercitato senza responsabilità, e questo principio, è bene ribadirlo, non è derogabile né dal progresso tecnologico né da normative sovranazionali che, nella loro furia regolamentare, sembrano talvolta dimenticare l’essenza della responsabilità. L’intelligenza artificiale, per quanto sofisticata, non risponde, non conosce la responsabilità e non può assumersela. Potrà anche analizzare milioni di sentenze, generare argomentazioni plausibili, persino imitare lo stile di un grande giurista, ma mancherà sempre il quid umano, il senso dell’opportunità, della mediazione, della strategia, l’arte di capire il tempo, l’umore di un giudice. Il diritto è una forma di bilanciamento tra interessi confliggenti, ed è attraversato in permanenza da tensioni tra libertà e autorità, garanzia e potere, principio e discrezionalità, ma soprattutto è e resterà irriducibile a ogni automatismo.

Dott. Raffaele Cassella