
Sempre più spesso, chi si trova in difficoltà economica riceve una raccomandata con cui viene dichiarata la decadenza dal beneficio del termine e richiesto l’immediato pagamento dell’intero residuo. Si tratta di una clausola prevista dai contratti perfettamente legittima, coerente con il Codice civile e rafforzata dalla normativa bancaria, che può cambiare radicalmente l’equilibrio tra le parti.
Se usata con rigidità, diventa un grilletto facile nelle mani del creditore.
Con singolare frequenza, il debitore che manifesta, in modo trasparente, una difficoltà obiettiva e chiede di rinegoziare un piano divenuto insostenibile, si vede opporre, in luogo di un confronto, la perdita del beneficio del termine; senza alcuna istruttoria reale della sua posizione, nessuna analisi su quanto ha già pagato, nessuna considerazione sulla solvibilità futura; il risultato è che egli viene spinto fuori dal perimetro contrattuale sulla base di una soglia numerica, svincolata da qualsiasi analisi di meritevolezza e si ritrova improvvisamente esposto, senza difese, con tutto il debito a carico e in balia di possibili pignoramenti. In questo modo la decadenza anticipa l’insolvenza, chiudendo ogni possibilità a chi, con una rinegoziazione equilibrata, avrebbe potuto invece tornare a pagare.
E’ utile appuntare l’attenzione sul fatto che la buona fede, non è un principio ornamentale, nella sua duplice dimensione soggettiva e oggettiva, impone al creditore di valutare con diligenza e correttezza le istanze di rinegoziazione avanzate dal debitore in difficoltà. L’utilizzo automatico della risoluzione contrattuale, come risposta a ogni richiesta di collaborazione configura una violazione di questo principio cardine.
A mio parere, la condotta è ancora più grave quando il creditore è lo Stato, si pensi ai mutui INPS dedicati principalmente ai dipendenti pubblici; di fronte a richieste di ristrutturazioni motivate da sopravvenute e considerevoli difficoltà economiche, la risposta amministrativa è spesso la risoluzione, senza alcuna valutazione sostanziale delle circostanze del caso, limitandosi a invocare l’adesione al regolamento per l’erogazione dei Mutui Ipotecari, agli Iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali, come se fosse un distillato di scientia iuris.
Peccato che tale corpus iuris non preveda l’anticipo del TFS da quello Stato che, con sadica precisione burocratica, concede mutui sociali ai propri dipendenti per poi voltargli le spalle quando serve davvero, rifiutandosi di anticipare il Trattamento di Fine Servizio che risolverebbe tutto; perché mai scegliere la soluzione umana quando si può preferire il problema?
