Il legislatore non ha previsto, e forse non ha neppure immaginato, che il debitore potrebbe trovarsi nell’impossibilità di pagare proprio perché i suoi fondi sono bloccati, quando la loro liberazione consentirebbe di raggiungere un accordo transattivo.
Una distorsione che paradossalmente penalizza anche il procedente, costretto ad attendere l’udienza di assegnazione a distanza di quattro o sei mesi; in questo arco temporale, l’incapacità di disporre delle proprie risorse finanziarie comporta spesso un aggravamento della situazione debitoria, con potenziali ripercussioni su altri rapporti obbligatori, trasformando una crisi temporanea in insolvenza irreversibile.
È qui che il diritto dimentica la funzione pratica della legge e sacrifica l’equilibrio tra le parti perché la possibilità di trovare un accordo non dovrebbe essere impedita dalla stessa procedura che pretende di garantire l’adempimento.
Sarebbe opportuno consentire al debitore di richiedere lo sblocco delle somme pignorate previa offerta di pagamento diretto o accordo transattivo, o introdurre una procedura semplificata che consenta, quando la disponibilità sui conti è superiore al credito vantato, il versamento immediato dell’importo dovuto con contestuale sblocco parziale dei fondi. Una sorta di pignoramento selettivo che tuteli il creditore senza paralizzare inutilmente il debitore.
Solo così sarà possibile evitare una paralisi perfettamente legale che non ha nulla di ragionevole.
